venerdì 19 ottobre 2012

ILLEGITTIMI GLI ATTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE A RISCHIO L'ELEZIONE DEGLI SCRUTATORI?


Il vicepresidente del Consiglio Comunale di Isola delle 

Femmine Vincenzo  Dionisi prende carta e penna e 

scrive all’Assessorato Regione Sicilia Ufficio  Controllo 

Enti Locali,al Prefetto di Palermo alla Procura della 

Repubblica   per denunciare l’ennesimo caso di 

“superficialità” di poco rispetto delle  regole   di 

trasparenza perpetrato dalla Giunta Portobello.


COMUNICATO STAMPA

La Commissione Prefettizia, insediatasi lo scorso aprile presso il Comune di Isola delle Femmine, per accertare l’eventuale sussistenza di infiltrazioni mafiose in seno all’ente locale, sembra abbia riscontrato una serie di provvedimenti illegittimi adottati dall’Amministrazione Portobello, eppure Giunta e consiglieri continuano a produrre atti poco trasparenti.
Il 16 ottobre si è infatti tenuta una seduta della Commissione Elettorale Comunale per la selezione degli scrutatori, in vista delle Regionali del 28.10.2012: ebbene, nonostante le dimissioni di tutti i componenti del gruppo “Rinascita Isolana” – espressione della minoranza consiliare – rassegnate ormai da mesi; né il Responsabile del I Settore né il Presidente dell’assise civica hanno provveduto a sostituire i componenti dimissionari dell’indicata Commissione, che oggi pertanto risulta illegittimamente costituita, nonché priva del prescritto quorum strutturale.
La seduta della Commissione Elettorale Comunale del 16 ottobre è stata illegittimamente presieduta da un Consigliere Comunale Signor Peloso Alberto delegato del Sindaco in contrasto con quanto previsto dal DPR 223 20 marzo 1967 art 14 co.1  “ La commissione elettorale comunale è presieduta dal Sindaco. Qualora il sindaco sia assente o impedito ne fa le veci l’assessore delegato o l’assessore anziano”    
Sulla scorta delle circolari interpretative e della giurisprudenza più volte ribadita dall’Assessorato Regionale Enti Locali, non v’è dubbio che tutti gli atti approvati dalla Commissione Elettorale, a far data dalla mancata sostituzione dei rappresentanti della minoranza, siano contra legem e vadano revocati, ad iniziare dalla deliberazione di nomina degli scrutatori dei seggi elettorali, per la consultazione del 28 ottobre prossimo.
La delicatezza della materia – afferente l’esercizio del diritto di voto, costituzionalmente garantito – in un contesto di particolare tensione amministrativa e di emergenza-legalità, imporrebbe una diversa sensibilità istituzionale ed un più vigoroso rispetto della legge.
Nell’attesa delle determinazioni del Ministro dell’Interno, in ordine al paventato scioglimento dell’ente locale, speriamo almeno si provveda a ricomporre correttamente la Commissione Elettorale Comunale, perché ad Isola delle Femmine non si tinga di illegittimità anche la prossima ravvicinata tornata elettorale.

Isola delle Femmine, lì 17.10.2012
Vincenzo Dionisi
Vice Presidente del Consiglio Comunale
di Isola delle Femmine



FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223


12. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°). - Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, da otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.

14. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10°). - La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato.
Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

15. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11°, 12°, 13° e 14°). - I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.
Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.
Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.
Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

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